IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                         (Sezione Prima Ter) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 6246 del 2018, proposto da Provincia  di  Vercelli,
in persona del legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e
difesa dall'avvocato Antonio Rosci, con domicilio  digitale  come  da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo  studio
in Vercelli, via San Cristoforo n. 7; 
    contro Ministero dell'interno e Ministero dell'economia  e  delle
finanze,  in  persona  dei   legali   rappresentante   pro   tempore,
rappresentati e difesi  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia  e  domicilio
legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    nei  confronti  della  Provincia  di  Prato,  non  costituita  in
giudizio; 
    per l'annullamento del decreto del 19 febbraio  2018,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  46  del  24  febbraio  2018  del  Capo
Dipartimento per gli Affari  Interni  e  Territoriali  del  Ministero
dell'interno e del Ragioniere  Generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  recante  il  Riparto  a  favore  delle
province e delle regioni a statuto ordinario dei  contributi  di  317
milioni di euro, per l'anno 2018  e  di  110  milioni  di  euro,  per
ciascuno degli anni 2019  e  2020,  per  l'esercizio  delle  funzioni
fondamentali di cui all'art. 1, della legge  7  aprile  2014,  n.  56
nella parte in cui non prevede, per  la  Provincia  di  Vercelli,  in
relazione agli  anni  2019  e  2020,  alcun  contributo  ai  relativi
allegati; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  del   Ministero
dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    Visto l'art. 79, comma 1 del codice del processo amministrativo; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  27  ottobre  2020  il
dott.  Vincenzo  Blanda  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale. 
 
                  Considerato in fatto e in diritto 
 
    1. La legge 27 dicembre 2017, n. 205  (legge  di  bilancio  2018)
prevede un contributo complessivo di 428 milioni di euro  per  l'anno
2018, di cui 317 milioni a favore delle  Province  e  111  milioni  a
favore delle citta' metropolitane, nonche', per gli anni 2019 e 2020,
110  milioni  e,  a  decorrere  dall'anno  2021,  180  milioni,   per
l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 1 della legge
n. 56/2014. 
    La relativa disciplina e' sancita dall'art. 1, comma  838,  della
medesima legge:  «le  risorse  di  cui  al  periodo  precedente  sono
ripartite, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da
definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa  in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da  conseguire
entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta,  ovvero
non sia stata presentata alcuna  proposta,  il  decreto  e'  comunque
adottato, entro il 10 febbraio  2018,  ripartendo  il  contributo  in
proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati,  ove
positiva,  tra  l'ammontare  della  riduzione  della  spesa  corrente
indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
al netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e  l'ammontare  dei
contributi di' cui all'art. 20 e del contributo annuale di  cui  alla
tabella 3 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,  nonche'
alle tabelle F e G allegate al decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  123  del  29  maggio  2017.  Ai  fini  della
determinazione della differenza di cui al periodo precedente per  gli
anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo  non  piu'  dovuto
dalle province del versamento previsto sino all'anno  2018  dall'art.
47  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,  negli  importi
indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50». 
    In data 7 febbraio 2018 si e' tenuta la  Conferenza  Stato-citta'
ed autonomie locali in esito alla quale e' stata sancita l'intesa «ai
sensi dell'art. 1, comma 838 della legge 27  dicembre  2017,  n.  205
(...) sui criteri di ripartizione tra le  Province  delle  Regioni  a
statuto ordinario  del  contributo  per  l'esercizio  delle  funzioni
fondamentali di 317 milioni di euro per il solo anno 2018». 
    In base alla parte  dispositiva  del  verbale  della  Conferenza,
l'intesa e' da considerarsi limitata al solo anno 2018 con esclusione
di quelli successivi. 
    Per questi ultimi, l'UPI, in Conferenza,  «con  riferimento  alla
ripartizione dei citati contributi  per  l'esercizio  delle  funzioni
fondamentali... per gli anni successivi  al  2018,  ha  rappresentato
l'esigenza di addivenire ad  una  proposta  di  modifica  legislativa
del... comma 838... affinche' gli stessi possano essere ripartiti  in
maniera piu' razionale... anche  tenendo  conto  che  dall'anno  2019
verranno meno  le  riduzioni  di  risorse  di  cui  all'art.  47  del
decreto-legge n. 66 del 2014». 
    Le  amministrazioni  dello  Stato  coinvolte  hanno  recepito  la
proposta di modifica avanzata dall'UPI impegnandosi, d'intesa con  il
MEF, «ad avviare un tavolo di confronto con le Province  al  fine  di
definire le eventuali proposte normative  riguardanti  i  criteri  di
riparto dei (...)  contributi  per  gli  anni  successivi  al  2018».
Decorso il termine di scadenza del  10  febbraio  2018,  fissato  dal
richiamato art. 1, comma 838, della legge citata,  il  successivo  19
febbraio 2021 l'Amministrazione ha emanato il decreto previsto, dando
atto che, per l'anno 2018, la ripartizione del contributo,  pari  317
milioni di euro; sarebbe avvenuta in base alla proposta dell'UPI. 
    Al contrario, per gli anni 2019, 2020  il  decreto  ministeriale,
riscontrando la mancata presentazione della preannunciata proposta di
ripartizione da parte dell'UPI, ha  applicato  il  criterio  indicato
dalla richiamata disposizione della legge  finanziaria  2018  per  il
caso che «l'intesa non sia stata  raggiunta,  ovvero  non  sia  stata
presentata alcuna proposta». 
    Il ricorso al criterio ricavabile  dalla  previsione  legislativa
viene giustificato con la necessita', da  parte  delle  Province,  di
predisporre il bilancio di previsione triennale per  gli  anni  2018,
2019  e  2020,  per  cui   «occorre   necessariamente   definire   la
ripartizione del contributo in parola anche per gli anni 2019 e  2020
sulla base del criterio previsto in assenza di proposta dell'UPI». 
    La Provincia di Vercelli, ritenendo che per gli  anni  successivi
al 2018 sia stato adottato un criterio di ripartizione delle  risorse
(destinate a finanziare l'esercizio delle sue funzioni  fondamentali)
lesivo della propria autonomia finanziaria e organizzativa in quanto,
come da tabella allegata al decreto, per l'anno 2019 e  per  il  2020
essa non si e'  vista  riconoscere  contributi,  ha  conseguentemente
impugnato il decreto in epigrafe deducendo i seguenti motivi: 
      1) violazione del comma 838 della legge n. 205/2017; eccesso di
potere per contraddittorieta' manifesta  e  per  mancata  rispondenza
delle premesse del decreto  ministeriale  19  febbraio  2018  con  le
decisioni assunte e  gli  accordi  definiti  in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali. 
    Il decreto ha adottato, per  gli  anni  successivi  al  2018,  un
criterio  di  ripartizione  delle  risorse  destinate  a   finanziare
l'esercizio delle sue funzioni fondamentali riconosciute dai commi 85
e seguenti dell'art. 1 della legge  n.  56/2014  (di  riordino  delle
funzioni amministrative delle Province e citta'  metropolitane),  che
lederebbe la propria autonomia finanziaria e organizzativa. 
    In base al criterio di ripartizione di cui all'art. 1, comma 838,
della legge di bilancio 2018, per gli anni 2019 e 2020  la  Provincia
di Vercelli non avrebbe diritto ad alcun contributo. 
    Il decreto ministeriale impugnato non avrebbe tenuto conto  degli
accordi  risultanti  dal  Verbale  dalla  Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie locali ove si e' stabilito,  per  gli  anni  successivi  al
2018, di formulare una proposta di modifica della disposizione di cui
al menzionato art. 1, comma 838, con la  finalita'  di  ripartire  in
maniera piu' razionale il contributo per l'esercizio  delle  funzioni
fondamentali delle Province rispetto al criterio prescritto nel  caso
di mancato raggiungimento dell'intesa in Conferenza. 
    Alla proposta di modifica avanzata dall'UPI avrebbero prestato un
assenso di massima le amministrazioni statali partecipanti  le  quali
si sono impegnate «ad avviare un tavolo di confronto con le  Province
al fine di definire le eventuali  proposte  normative  riguardanti  i
criteri di riparto (...) per gli anni successivi al 2018». 
    L'avversato decreto ministeriale avrebbe,  invece,  disconosciuto
le ragioni  poste  a  base  della  predetta  proposta,  regolando  la
distribuzione del contributo sul presupposto di ritenere erroneamente
integrate le  condizioni  (mancato  raggiungimento  dell'intesa)  che
legittimavano   il   Ministero   resistente   ad   avvalersi,   nella
distribuzione delle risorse alle Province, del criterio  legislativo.
Cio' in contraddizione con la presa di posizione assunta in seno alla
Conferenza, nel senso favorevole alla necessita' di modificare l'art.
1, comma 838, della legge n. 205/2017, previa discussione dei criteri
di ripartizione relativi agli anni successivi al 2018. 
    Il decreto non sarebbe giustificabile con la  circostanza  -  cui
faceva espresso riferimento - che  si  rendeva  necessario  procedere
alla ripartizione dei contributi anche per gli anni 2019  e  2020  al
fine  di  consentire  alle  Province  di  approvare  il  bilancio  di
previsione  triennale  2018/2020,  poiche'  una   simile   necessita'
presupponeva il riconoscimento di un contributo di un certo ammontare
per ciascuno degli anni di riferimento, mentre la  Provincia  istante
non aveva ottenuto il riconoscimento di alcun contributo per il  2019
e il 2020. 
    Anzi proprio il mancato riconoscimento  di  contributi  per  tali
anni  avrebbe  impedito  la  predisposizione  di  un  bilancio  senza
squilibrio fra entrate e uscite, stante l'impossibilita' di prevedere
stanziamenti di spesa destinati a  finanziare  i  servizi  resi  alla
collettivita' e collegati all'esercizio delle funzioni fondamentali. 
    Per il 2018 la Provincia di Vercelli  avrebbe  ricevuto,  quindi,
solamente  euro  1.200.000,00,  ossia  una  somma   insufficiente   a
predisporre il bilancio triennale 2018/2020. 
    Il criterio elaborato dal comma  838,  applicato  unilateralmente
dal  decreto  impugnato,  in  virtu'  dei  suoi  immediati   riflessi
applicativi  sulle  singole  realta'  sulle  quali  e'  destinato  ad
incidere, sarebbe in conflitto con la finalita' della  legge  statale
di bilancio  2018  di  rimettere  progressivamente  in  equilibrio  i
bilanci delle amministrazioni provinciali, che  da  anni  sono  state
penalizzate  per  effetto  del  susseguirsi  delle  riduzioni  e  dai
risparmi imposti dai decreti-legge nn. 95/2014 e 66/2014 del  2014  e
dalla legge n. 190/2014 (legge di bilancio 2015). 
    Il comma 838 non terrebbe conto, per il 2018, dei tagli  disposti
dai decreti-legge nn. 95/2014 e  66/2014,  dando  rilevanza  solo  al
prelievo  forzoso  di  cui  alla  legge  n.  190/2014.   La   mancata
considerazione dei tagli  e  delle  riduzioni  imposte  dai  suddetti
decreti avrebbe inevitabilmente falsato i  parametri  utilizzati  dal
Ministero  per  arrivare  alla  quantificazione  di  quanto  dovrebbe
spettare a  ogni  singola  Provincia,  nonche'  indotto  una  erronea
rappresentazione del fabbisogno  finanziario  dell'Ente  che  risulta
sottostimato. 
    I prelievi forzosi operati con il decreto-legge n. 95/2012 e  con
il decreto-legge n. 66/2014, basati sul SIOPE (parametro che  sarebbe
inadatto a determinare gli sprechi degli enti territoriali) avrebbero
penalizzato gli enti locali  che  nell'anno  di  riferimento  avevano
remunerato (in modo piu' puntuale di altri) i servizi per le funzioni
fondamentali, sottraendo alle medesime Province le risorse  destinate
ad erogare servizi essenziali per  la  collettivita',  in  violazione
dell'art. 97 della Costituzione. 
    Tale distorsione, non corretta con il decreto impugnato,  avrebbe
determinato per la  Provincia  ricorrente,  colpita  come  altre  dai
suddetti prelievi, l'attribuzione di minori risorse rispetto ad altri
Enti locali, che avevano subito minori  pregiudizi  dall'applicazione
dei  predetti  decreti  legge,  pur  versando   in   una   situazione
finanziaria assai precaria prima ancora di subire tali prelievi. 
    Il criterio che, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 838,
della legge n. 205/2017, era  stato  utilizzato  in  conseguenza  del
mancato raggiungimento d'Intesa in sede di Conferenza Stato-Citta'  e
autonomie locali, si baserebbe su  un  algoritmo  matematico  in  cui
assumerebbe rilevanza il fattore della spesa del personale (al  netto
della riduzione della  spesa  di  personale,  di  cui  al  comma  421
dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) che, di  per  se',
non si presterebbe ad un utilizzo comune su scala  nazionale,  atteso
che ciascuna Regione si e' determinata  diversamente  nell'attuazione
del decentramento amministrativo degli anni 2000, riflettendosi  tale
disomogeneita' nelle scelte riallocative del personale utilizzato per
l'esercizio delle funzioni (non fondamentali) trasferite in  capo  ad
altre amministrazioni  per  effetto  delle  diverse  leggi  regionali
approvate in osservanza delle  direttive  della  legge  nazionale  n.
56/2014. 
    La ripartizione dei contributi statali sulla base  dell'algoritmo
fondato sul predetto fattore farebbe riferimento  ad  una  situazione
(coincidenza fra  percentuale  di  personale  trasferito  e  risparmi
realizzati da Stato o  Regioni,  con  conseguente  contrazione  della
spesa relativa alla retribuzione di tale personale) non  verificatasi
in concreto. 
    Infatti, nei ruoli del personale dipendente  della  Provincia  di
Vercelli sarebbero stati inclusi i dipendenti che svolgevano funzioni
delegate dalla Regione,  che  questa  avrebbe  remunerato  con  fondi
trasferiti  alla  Provincia  medesima,  ragion  per  cui  i  risparmi
derivanti dal processo di riallocazione del predetto personale (e dei
relativi fondi) sarebbero di gran lunga inferiori rispetto  a  quelli
previsti. 
    In definitiva il criterio di distribuzione dei contributi statali
di cui all'art. 1, comma 838, della legge n. 205/2017  avrebbe  fatto
confluire alle amministrazioni provinciali piemontesi risorse di gran
lunga inferiori al loro effettivo fabbisogno e a quanto attribuito ad
amministrazioni provinciali di altre  Regioni  (Lombardia,  Campania,
Veneto), che avevano attuato un decentramento meno incisivo. 
    Il Ministero, pertanto, si sarebbe rappresentato  una  situazione
non corrispondente alla realta', ipotizzando che alla percentuale del
personale trasferito  dalla  Provincia  corrispondesse  un  risparmio
della stessa entita' sulla relativa spesa. 
    La Provincia di Vercelli, gia' colpita dai preli evi  forzosi  di
cui al decreto-legge n. 95/2014 e al decreto-legge  n.  66/2014,  non
riceverebbe  il  contributo  in  esame,  mentre  altre  Province   ne
beneficerebbero, in quanto meno incise dalle norme in  questione,  in
contraddizione con la ratio della legge in esame. 
    L'importo riconosciuto alla ricorrente, pari a euro 1.200.000,00,
corrisponderebbe  solo  in  misura  minima  ai  reali  fabbisogni  di
bilancio  della  stessa,  i  cui  equilibri  sarebbero   stati   gia'
compromessi dalla sottrazione  di  risorse  operata,  anzitutto,  dai
decreti-legge nn. 95/2012 e 66/2014. 
    Tale  preventiva  macro-ripartizione  avrebbe   determinato   una
irragionevole disparita'  di  trattamento  giacche'  alcune  Regioni,
come, per esempio, Lombardia e Veneto,  che  avrebbero  ricevuto  una
ingente quantita' di contributo, mentre altre, tra cui  il  Piemonte,
hanno beneficiato di somme  inadeguate  per  finanziare  le  funzioni
amministrative fondamentali delle Province ex legge n. 56/2014. 
      2) Eccesso di potere per erronea interpretazione della  portata
preventiva dell'art. 1, comma 838 della legge n. 20512017  (legge  di
bilancio 2018). 
    Il  decreto  ministeriale  19  febbraio  2018  avrebbe   disposto
l'assegnazione del  contributo  alle  singole  Province  sebbene  non
sussistessero le condizioni che legittimavano il ricorso al  criterio
contestato previsto dalla legge. 
    In base al criterio di interpretazione dettato dall'art. 12 delle
preleggi al codice civile, il criterio  in  esame  sarebbe  meramente
sussidiario  rispetto  a  quello  principale,   rappresentato   dalla
ripartizione del contributo nei termini  dell'intesa  raggiunta  alla
Conferenza. 
    Raggiunta  l'intesa  non   si   potrebbe,   quindi,   dar   luogo
all'applicazione del criterio sussidiario a meno che l'intesa  stessa
non consenta espressamente e univocamente l'applicazione  di  cui  si
discute. 
    Nel caso di specie, in Conferenza  l'UPI  avrebbe  formulato  una
proposta di modifica  legislativa  del  comma  838,  sulla  quale  le
amministrazioni statali hanno espresso il loro  consenso.  In  nessun
caso l'accordo avrebbe  previsto  che,  mentre  valeva  l'intesa  per
l'anno 2018, per gli anni successivi sarebbe  divenuto  effettivo  il
criterio residuale del comma 838. 
    Il decreto ministeriale, nel forzare l'applicazione del  criterio
normativo sul ritenuto presupposto della mancata intesa in Conferenza
per gli anni successivi al 2018, contrasterebbe con il  principio  di
leale collaborazione tra Stato  e  autonomie  locali,  distorcendo  i
risultati dell'intesa raggiunta in Conferenza, ove si era demandato a
futuri accordi la ripartizione delle risorse relative agli  anni  dal
2019 in avanti. 
      3) In via incidentale,  la  ricorrente  Provincia  di  Vercelli
chiede di rimettere alla  Corte  costituzionale  la  questione  della
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 838,  della  legge  n.
205/2017 per violazione dell'art. 119, commi 1 e 4 Cost. 
    Il decreto sarebbe in contrasto coi principi stabiliti  nell'art.
119, commi 1 e 4, della  Costituzione,  atteso  che  il  criterio  di
ripartizione della contribuzione a favore delle Province destinata  a
finanziare  l'esercizio  delle  funzioni  fondamentali  ex  legge  n.
56/2014, nel  determinare  una  sorta  di  graduatoria  tra  Province
meritevoli  di  ricevere  il  beneficio  e  altre  che,  per  effetto
dell'utilizzo  dei  parametri  si  calcolo  ivi  prescritti,  non  lo
ricevono, come nel caso  della  ricorrente,  minerebbe  la  capacita'
effettiva di amministrare le funzioni in  questione,  elencate  dalla
legge n. 56/2014,  con  conseguente  compromissione  della  sfera  di
autonomia finanziaria di tali enti. 
    La  contestata   norma   statale,   riservando   un   trattamento
privilegiato  alle  amministrazioni  provinciali  facenti  parte   di
particolari Regioni a  statuto  ordinario  rispetto  ad  altre  (come
appunto  le  amministrazioni  provinciali  della  Regione   Piemonte)
contrasterebbe con il principio di uguaglianza stabilito dall'art.  3
della Costituzione. 
    Inoltre le conseguenze derivanti dall'applicazione  del  criterio
(sussidiario)  previsto  dall'art.  1,  comma  838,  della  legge  n.
205/2017 per il riparto del contributo  statale,  dimostrerebbero  il
contrasto con l'art. 3 della  Costituzione  anche  sotto  il  profilo
della violazione del principio di ragionevolezza. 
    A sostegno di tale assunto, da un confronto tra le risorse  messe
a disposizione della ricorrente per il  biennio  2019/2020  e  quelle
attribuite per lo  stesso  biennio  alle  Province  di  Monza-Brianza
(Lombardia) e Prato (Toscana) avuto riguardo al parametro  costituito
dall'estensione chilometrica della rete stradale, mentre la Provincia
di Vercelli con 971 chilometri di strade non si e'  vista  attribuire
nulla,  quella  di  Monza  aveva  ricevuto  euro  7.996.089,04  e  la
Provincia di Prato, per 78 chilometri di strade, aveva ricevuto  euro
2.868.655,64. 
    Nella fattispecie, la Provincia di Vercelli, una volta entrata in
vigore  la  disposizione  di  cui  si  discute,   avrebbe   confidato
legittimamente sulla possibilita' di godere di un contributo  piu'  o
meno variabile per l'esercizio delle funzioni fondamentali per  tutti
gli anni del triennio. 
    Invece, il criterio previsto per la distribuzione  del  fondo  si
sarebbe risolto in una applicazione parziale, senza ragioni idonee  a
giustificare la scelta del legislatore di sacrificare  gli  equilibri
finanziari di alcune Province salvaguardando quelli di altre. 
    2. Il Ministero dell'interno si e'  costituito  in  giudizio  per
resistere al ricorso, depositando una memoria con la quale  eccepisce
la  infondatezza  della  impugnazione,  anche  alla  stregua  di  una
precedente pronuncia di questo Tribunale su una vicenda analoga. 
    3. Con ordinanza collegiale del 29 ottobre 2019, n. 12444, questo
Tribunale  ha  ordinato  l'integrazione   del   contraddittorio   nei
confronti di tutte le Province italiane, autorizzando il  ricorso  ai
pubblici  proclami.  La  Provincia  di  Vercelli  ha  depositato  poi
documentazione   attestante   l'avvenuto    tempestivo    adempimento
dell'integrazione del contraddittorio attraverso i pubblici proclami,
secondo le prescrizioni dettate dalla Sezione. 
      4. Con ordinanza collegiale n. 5710 del  28  maggio  2020  sono
stati disposti incombenti  istruttori  ai  quali  le  amministrazioni
hanno adempiuto con note depositate il 5 agosto e 16 settembre 2020. 
      5. La ricorrente in vista  dell'udienza  pubblica  ha  prodotto
memorie ribandendo la propria tesi. 
      6.  All'udienza  del  27  ottobre  2020  il  ricorso  a'  stato
trattenuto in decisione. 
      7. Viene all'esame del Collegio il ricorso della  Provincia  di
Vercelli avverso il decreto del 19 febbraio  2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 46 del  24  febbraio  2018,  con  cui  il  Capo
Dipartimento per gli Affari  Interni  e  Territoriali  del  Ministero
dell'interno e il  Ragioniere  Generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze hanno ripartito a favore delle Province
e delle Regioni a statuto ordinario i contributi di  317  milioni  di
euro, per l'anno 2018 e di 110 milioni di euro, per gli anni  2019  e
2020, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art.  1,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, nella parte in cui non prevede, per
la Provincia di Vercelli, in relazione agli anni 2019 e  2020,  alcun
contributo. 
      8. In primo luogo occorre rilevare  che  il  decreto  censurato
costituisce applicazione dell'art. 1, comma 838, della  citata  legge
n. 205/2017, secondo cui «le risorse di  cui  al  periodo  precedente
sono ripartite, con decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  secondo  criteri  e
importi da definire,  su  proposta  dell'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani (ANCI,) e dell'Unione delle province d'Italia  (UPI),
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
da conseguire entro il 31 gennaio  2018.  Qualora  l'intesa  non  sia
raggiunta, ovvero  non  sia  stata  presentata  alcuna  proposta,  il
decreto e' comunque adottato, entro il 10 febbraio  2018,  ripartendo
il contributo in proporzione alla differenza per ciascuno degli  enti
interessati, ove positiva,  tra  l'ammontare  della  riduzione  della
spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, al netto della riduzione della spesa di personale
di cui al comma 421 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e l'ammontare dei contributi di cui  all'art.  20  e  del  contributo
annuale di cui alla tabella 3 del medesimo  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, nonche' alle tabelle F  e  G  allegate  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017,  pubblicato  nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123  del  29  maggio
2017. Ai fini della determinazione della differenza di cui al periodo
precedente per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo
non piu' dovuto dalle province del versamento previsto sino  all'anno
2018  dall'art.  47  del  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
negli  importi  indicati  nella  tabella   2   allegata   al   citato
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50». 
    Come puo' rilevarsi, la predetta nonna prevede quale parametro al
quale riferirsi per attuare in concreto  la  ripartizione  dei  fondi
stabiliti per le annualita' in esame (qualora  l'intesa  in  sede  di
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali   non   fosse   stata
raggiunta, ovvero non fosse  stata  presentata  alcuna  proposta)  la
«differenza per ciascuno degli enti interessati,  ove  positiva,  tra
l'ammontare della  riduzione  della  spesa  corrente  indicato  nella
tabella  1  allegata  al  decreto-legge  24  aprile  2017,   n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  al
netto della riduzione della spesa di personale di cui  al  comma  421
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e  l'ammontare
dei contributi di cui all'articolo 20 e del contributo annuale di cui
alla tabella 3 del medesimo decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
nonche' alle tabelle F e G allegate al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 10  marzo  2017,  pubblicato  nel  Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017». 
    Ne  deriva  che,  come  si  desume  dalla  lettera  della   norma
richiamata,     nessuna     discrezionalita'      era      attribuita
all'Amministrazione in ordine al quantum complessivo  dei  contributi
da ripartire tra le Province. 
      9. Occorre pertanto  esaminare  la  questione  di  legittimita'
costituzionale della disposizione di cui all'art. 1, comma 838, della
legge n. 205/2017, per violazione dell'art. 119, commi 1 e  4,  della
Costituzione, dedotta dalla ricorrente,  la  quale  sostiene  che  il
criterio di ripartizione della contribuzione a favore delle  Province
destinato a finanziare l'esercizio  delle  funzioni  fondamentali  ex
legge n. 56/2014,  nel  determinare  una  sorta  di  graduatoria  tra
Province meritevoli di ricevere il beneficio e altre che, per effetto
dell'utilizzo  dei  parametri  si  calcolo  ivi  prescritti,  non  lo
ricevono, come nel caso della Provincia  di  Vercelli,  minerebbe  la
capacita'  effettiva  di  amministrare  le  funzioni  in   questione,
elencate dalla legge n. 5612014, con conseguente compromissione della
sfera di autonomia finanziaria di tali Enti. 
      10. La rilevanza della questione si rivela evidente. 
    E' chiaro, infatti, che  la  lesione  determinata  in  capo  alla
Provincia di Vercelli dal criterio di riparto tra le Province  ed  il
conseguente ammontare distribuito (almeno per  il  2019  e  2020)  e'
riferibile unicamente alla disposizione menzionata, di cui il decreto
ministeriale gravato costituisce automatica applicazione; cio' posto,
in caso di  declaratoria  dell'illegittimita'  costituzionale,  della
medesima disposizione, il decreto ministeriale ne sarebbe travolto  e
verrebbe meno la lesione stessa. 
      10.1. A conferma di tale assunto, e' possibile  richiamare  gli
incombenti istruttori disposti nel presente  giudizio,  in  esito  ai
quali il Ministero dell'interno ha comunicato - tra l'altro - che «La
circostanza rappresentata che le Province di Monza, della  Brianza  e
di Prato abbiano ricevuto anche per gli anni 2019 e  2020  contributi
che non sono stati riconosciuti alla Provincia di Vercelli  discende,
invece, esclusivamente per le predette successive annualita'  2019  e
2020,   dalla   integrale   applicazione   dei   criteri    residuali
legislativamente previsti, come  sopra  ricordati,  e  dalla  mancata
previsione di una soglia minima di contributo per ciascun ente,  come
stabilito  dall'intesa  del  7   febbraio   2018,   limitatamente   a
quell'anno». 
      11. Il  Collegio  ravvisa,  altresi',  sotto  diversi  profili,
l'ulteriore  elemento  della   non   manifesta   infondatezza   della
prospettata questione di costituzionalita', per le ragioni illustrate
di seguito. 
      11.1. Innanzi tutto occorre richiamare  l'art.  119  Cost.,  il
quale dispone che «I Comuni, le Province, le Citta'  metropolitane  e
le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata  e  di  spesa,  nel
rispetto  dell'equilibrio  dei  relativi  bilanci,  e  concorrono  ad
assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari  derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea. 
    I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno
risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri,
in armonia con la Costituzione e secondo i principi di  coordinamento
della finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario.  Dispongono  di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile  al  loro
territorio. 
    La legge dello  Stato  istituisce  un  fondo  perequativo,  senza
vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale
per abitante. 
    Le risorse derivanti dalle  fonti  di  cui  ai  commi  precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle
Regioni  di  finanziare  integralmente  le  funzioni  pubbliche  loro
attribuite. 
    Per  promuovere  lo  sviluppo  economico,  la   coesione   e   la
solidarieta'  sociale,  per  rimuovere  gli  squilibri  economici   e
sociali,  per  favorire  l'effettivo  esercizio  dei  diritti   della
persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle
loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse  aggiuntive  ed  effettua
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta'
metropolitane e Regioni. 
    I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno
un  proprio  patrimonio,  attribuito  secondo  i  principi   generali
determinati   dalla   legge   dello    Stato.    Possono    ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento,  con  la
contestuale definizione dei piani di ammortamento e a condizione  che
per il complesso  degli  enti  di  ciascuna  Regione  sia  rispettato
l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia  dello  Stato  sui
prestiti dagli stessi contratti». 
    La  norma  costituzionale  riconosce,  in  capo  alle   Province,
autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 
      11.2. In proposito  e'  necessario  osservare  che  essa  viene
esercitata, in  primo  luogo,  mediante  la  redazione  del  bilancio
finanziario di previsione che, ai sensi dell'art. 162 del Testo unico
degli Enti locali, cosi' come modificato  dall'art.  74  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (decreto delegato dalla legge  sul
Federalismo fiscale 5 maggio 2009, n. 42, contenente le  disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), deve
riferirsi ad  almeno  un  triennio,  comprendente  le  previsioni  di
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo  considerato  e
le  previsioni  di  competenza  degli  esercizi  successivi.   L'anno
finanziario, il quale rappresenta l'unita' temporale, ha inizio il 1°
gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre, con la  conseguenza
che il bilancio di previsione  deve  essere  approvato  entro  il  31
dicembre dell'anno precedente quello di riferimento. 
    I  principi  appena  enunciati,  in  materia  di  redazione   del
bilancio,  sono  statuiti  espressamente  anche  dall'art.   10   del
menzionato decreto legislativo n. 118/2011. 
    Per poter elaborare ed approvare il bando di previsione, gli enti
locali devono conoscere le entrate su cui  possono  contare  per  poi
esercitare la propria autonomia in materia di spesa e devono disporre
in concreto di  risorse  utili  a  sopperire  ai  propri  fabbisogni,
calibrati sulle esigenze collegate ai compiti  istituzionali  a  essi
affidati dall'ordinamento. 
      11.3. Cio' posto, risulta evidente come la mancata attribuzione
di fondi per gli anni 2019 e 2020  abbia  seriamente  compromesso  la
capacita' della Provincia di Vercelli di svolgere le funzioni a  essa
attribuite dalla legge n. 56/2014. 
    In tal modo, la sfera di autonomia della  Provincia,  alla  quale
non e' stato consentito  di  accedere  al  contributo  per  gli  anni
successivi al 2018 risulta compromesso, atteso che a tale  Ente  e  a
tutti quelli che versano nella medesima  situazione  viene  sottratta
del tutto la disponibilita' degli strumenti finanziari necessari allo
svolgimento delle funzioni ad essi demandate dalla legge di  riordino
del 2014. 
    Nel quadro ordinamentale attualmente in  vigore,  alle  Province,
ridefinite dalla legge n. 56/2014 come enti di area vasta,  e'  stato
attribuito un nucleo minimo di funzioni, definite come  fondamentali,
per  le  quali  vale  il  principio,  stabilito  dal  comma  4  della
richiamata previsione della Costituzione,  che  esse  debbano  essere
finanziate, se non integralmente, quanto meno in  modo  adeguato,  al
fine di non impedire o rendere troppo difficile  lo  svolgimento  dei
compiti e dei servizi che costituiscono esplicazione  delle  funzioni
medesime. 
      11.4. Nel caso di specie la Provincia di Vercelli  ha  dedotto,
senza essere contestata sul punto, di non aver ricevuto  alcun  fondo
per gli anni 2019 e 2020, ma  di  aver  ricevuto  la  somma  di  euro
1.200.000,00 per il solo 2018: circostanza che le avrebbe impedito di
redigere  il  bilancio  di  previsione  per  le   predette   restanti
annualita' e di svolgere delle proprie funzioni fondamentali, sebbene
per le medesime annualita'  (2019  e  2020)  altre  Regioni  e  altre
Province, individuate dall'istante nelle proprie  deduzioni,  abbiano
ottenuto fondi piu' consistenti. 
    E', percio', evidente che il criterio di ripartizione dettato dal
menzionato art. 1, comma  838  della  legge  n.  205/2017,  per  come
formulato, allo stato vada ad incidere ad incidere significativamente
sull'autonomia finanziaria degli Enti locali  che  ne  sono  colpiti,
come la Provincia ricorrente, che non puo' disporre  per  il  2019  e
2020 di una quota di contributi importante per lo  svolgimento  delle
predette funzioni. 
    Pertanto appare non  manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale della norma in parola, nella parte in cui
non consente,  in  applicazione  del  criterio  ivi  individuato,  lo
svolgimento   delle   funzioni   attribuite   all'Ente   dal   quadro
ordinamentale. 
      11.5. Occorre sottolineare,  in  particolare,  che  l'incisione
sull'autonomia di spesa si rinviene  anche  nella  scelta  -  operata
dalla norma in esame - di prendere a parametro per la  riduzione  dei
trasferimenti statali un algoritmo matematico in cui assume rilevanza
il fattore della spesa del personale (al netto della riduzione  della
spesa di personale, di cui al comma 421 dell'art. 1, della  legge  23
dicembre 2014, n. 190) che, di per se', non si presta ad un  utilizzo
comune su scala nazionale, atteso che ogni Regione,  nell'attuare  il
decentramento amministrativo, ha adottato determinazioni diverse  con
conseguenti disomogeneita' nelle scelte  riallocative  del  personale
utilizzato per l'esercizio delle funzioni trasferite in capo ad altre
amministrazioni  per  effetto  delle  leggi  regionali  approvate  in
osservanza delle direttive della legge nazionale n. 56/2014. 
    La  ripartizione  dei  contributi  statali  basato  sul  predetto
fattore (che si fonda su una coincidenza fra percentuale di personale
trasferito e risparmi realizzati da Stato o Regioni, con  conseguente
contrazione della spesa relativa alla retribuzione di tale personale)
ha pregiudicato la Provincia di Vercelli, posto  che  nei  ruoli  del
proprio personale erano inclusi dipendenti  che  svolgevano  funzioni
delegate dalla Regione e per cio'  retribuito  con  fondi  da  questa
trasferiti alla Provincia, per cui i risparmi derivanti dal  processo
di riallocazione  del  predetto  personale  (e  dei  relativi  fondi)
sarebbero assai inferiori rispetto a quelli previsti, integrando  con
cio' una violazione dell'art. 119, primo comma, della Costituzione. 
    In altri termini, poiche' alcune delle  funzioni  originariamente
attribuite alla Provincia  di  Vercelli  erano  svolte  da  personale
assegnato e retribuito dalla Regione Piemonte (che  aveva  decentrato
alcune delle proprie attribuzioni), il  successivo  rientro  di  tale
personale nei ruoli della Regione (cfr. doc.  n.  5  ricorrente)  non
avrebbe fatto conseguire alcun risparmio di spesa per  la  Provincia,
incidendo negativamente su uno  dei  parametri  considerati  ai  fini
della redistribuzione delle risorse. 
      11.6. La mancata considerazione dei  tagli  e  delle  riduzioni
imposte  dai  suddetti  provvedimenti  legislativi,  ha  quindi  reso
irrealistica e comunque non perequata l'assegnazione del contributo a
favore della Provincia,  inducendo  un'erronea  rappresentazione  del
fabbisogno finanziario della Provincia di Vercelli, posto  che  nulla
e' stato ad essa riconosciuto dal  decreto  impugnato  per  gli  anni
successivi al 2018. 
      12. Sotto tale  profilo,  quindi,  l'autonomia  finanziaria  di
entrata non risulta invero del tutto attuata,  atteso  che  gli  Enti
locali  non  possono  fondarsi  unicamente  su  entrate  proprie  per
effettuare le  spese  di  loro  competenza.  Per  tale  ragione  sono
previste risorse ulteriori di provenienza statale: per cui, accanto a
tributi ed  entrate  propri,  e'  prevista  la  compartecipazione  al
gettito  di  tributi  erariali  riferibili  al  territorio  dell'ente
unitamente a  un  fondo  perequativo,  la  cui  ratio  e'  quella  di
realizzare, a fini perequativi, una compensazione delle  risorse  tra
territori piu' ricchi e territori maggiormente bisognosi. 
    E' evidente, pertanto, che eventuali riduzioni dei trasferimenti,
dettati da necessita' di spending review, devono obbedire alla stessa
logica, per cui la compensazione, con la correlata  perequazione,  e'
possibile  solo  se  il  parametro   ha   riguardo   alla   capacita'
contributiva degli abitanti degli Enti locali. 
      13.  Non  essendo  rispettato  il  suindicato  parametro  della
capacita' contributiva, riferito al contributo in esame, il  Collegio
ritiene  che  non  sia  manifestamente  infondata  la  questione   di
legittimita' costituzionale della  norma  in  esame,  per  violazione
dell'art. 119, comma 3, della Costituzione. 
      14. La questione  di  legittimita'  costituzionale  appare  non
manifestamente  infondata  anche  in  relazione  ad  altri  parametri
costituzionali, quali il principio di uguaglianza stabilito dall'art.
3 Cost. e il principio di ragionevolezza. 
      14.1. La Provincia di Vercelli, a sostegno di tale assunto,  ha
evidenziato come da un confronto tra le risorse messe a  disposizione
della ricorrente per il biennio 2019/2020 e quelle attribuite per  lo
stesso biennio alle Province di  Monza-Brianza  (Lombardia)  e  Prato
(Toscana), avuto riguardo  al  parametro  costituito  dall'estensione
chilometrica della rete stradale, la Provincia di Vercelli,  con  971
chilometri di  strade,  non  avrebbe  ottenuto  alcuna  attribuzione,
mentre  quella  di  Monza  aveva  ricevuto  euro  7.996.089,04  e  la
Provincia di Prato, per 78 chilometri di strade, aveva ricevuto  euro
2.868 655,64. 
    Pertanto, merita di essere messo in  evidenza  il  fatto  che  il
criterio in discussione  da'  luogo  a  disparita'  che  si  rivelano
irragionevoli, in quanto, mettendo a confronto  le  risorse  messe  a
disposizione  della  ricorrente  e  quelle  delle  Province  lombarde
indicate di Monza-Brianza e di Prato in Toscana, con  riferimento  al
parametro piu' rilevante, vale a dire l'estensione chilometrica della
rete    stradale,    si    ottengono    risultati    palesemente    e
ingiustificatamente differenti. 
      15.   Le   evidenziate    anomalie    applicative    riflettono
l'illegittimita' della disposizione sotto il profilo  costituzionale,
facendo emergere un contrasto con  il  principio  di  ragionevolezza,
nell'ambito  di  situazioni  del  tutto  comparabili   e,   pertanto,
suscettibili di essere disciplinate nello stesso modo dal legislatore
nell'esercizio della discrezionalita' a lui concessa. 
    Tale criterio, inoltre, appare in contrasto non solo  con  l'art.
119 Cost., per le ragioni in  precedenza  esposte,  ma  altresi'  con
l'art. 97 della Costituzione,  atteso  che  l'ampia  discrezionalita'
attribuita all'Amministrazione statale non consente agli Enti  locali
di garantire il loro buon andamento. 
      16.  Si  ritiene,  in  conclusione,   che   la   questione   di
legittimita' costituzionale della previsione legislativa in esame sia
non manifestamente infondata anche sotto l'aspetto  della  violazione
del principio di leale collaborazione,  che  pur  sempre  inerisce  a
quello piu' generale di buon andamento di cui al menzionato  art.  97
della Costituzione. 
    In proposito  si  evidenzia  che  la  disposizione  in  esame  ha
stabilito  che  la  ripartizione   dei   contributi   sarebbe   stata
determinata unilateralmente con  decreto  ministeriale,  in  caso  di
mancato  accordo  nell'ambito  della   Conferenza   Stato-citta'   ed
autonomie locali. 
    La mancata  previsione,  per  gli  anni  di  riferimento,  di  un
necessario passaggio per  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali e di un intervento ministeriale unilaterale solo nel residuale
caso di inerzia di tale organo, appare parimenti in conflitto con  il
principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione. 
      17. Del resto, un ulteriore indice sintomatico dell'illogicita'
o  quanto  meno  dell'  incongruita'  del  criterio   delineato   dal
legislatore, e' rappresentato dalla circostanza - non contestata  tra
le parti  -  che  le  amministrazioni  dello  Stato  coinvolte  hanno
recepito la proposta di modifica avanzata dall'UPI  impegnandosi,  in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, «ad  avviare  un
tavolo di confronto con le Province al fine di definire le  eventuali
proposte  normative  riguardanti  i  criteri  di  riparto  dei  (...)
contributi per gli anni successivi al 2018»: allo scopo  evidente  di
superare  le  criticita'  emergenti  dal   criterio   delineato   dal
legislatore, che si erano palesate nel contesto del tentavo di intesa
in sede di Conferenza. 
      18. In conclusione questo Tribunale  solleva  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 838,  della  legge  n.
205/2017 per violazione dell'art. 119  commi  1  e  4  Cost.,  e  per
violazione degli  articoli  3  e  97  della  Costituzione  nei  sensi
sopraindicati. 
      19. Il presente giudizio va pertanto sospeso  in  attesa  della
decisione della Corte costituzionale. 
    Ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e in  ordine  alle
spese del giudizio viene riservata alla decisione definitiva.